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Del ddl sulle intercettazini e dei favori alla chiesa

 
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Autore Messaggio
Marm



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Residenza: Veneto

MessaggioInviato: Domenica 13 Giugno 2010, 14:09    Oggetto: Del ddl sulle intercettazini e dei favori alla chiesa Rispondi citando

Premetto che non sono un esperto della materia, ma ho scoperto da un po' di tempo che si commettono meno errori quando si può comparare il testo di un giornale a commento di un fatto con il fatto stesso.

Una nota iniziale sul ddl, la cosa più vergognosa è che siano ora necessari gravi indizi di colpevolezza per poter procedere con le intercettazioni telefoniche.
Si può obiettare che per consentire di intercettare una persona sia opportuno che su quella persona si abbiano motivi validi per procedere.
In verità questi motivi dovrebbero consistere in un semplice sospetto di colpevolezza, come è ora. Le intercettazioni sono infatti uno strumento utilissimo per iniziare una indagine.
E' curioso poi che le interpretazioni più riportate dai giornali siano quelle dei politici e non dei giudici o di chi comunque lavora su queste cose... beh, con qualche eccezione.
Basterebbe vedere il numero di persone ingiustamente rovinate dalle intercettazioni per rendersi conto che il diritto alla privacy tanto invocato non può essere la questione principale.


Riporto però una modifica legislativa che interessa in particolar modo la chiesa

Prima

Citazione:
DECRETO LEGISLATIVO 28 LUGLIO 1989, n. 271
ART. 129 (INFORMAZIONI SULL'AZIONE PENALE)

1 . QUANDO ESERCITA L'AZIONE PENALE NEI CONFRONTI DI UN'IMPIEGATO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO, IL PUBBLICO MINISTERO INFORMA L'AUTORITÀ DA CUI L'IMPIEGATO DIPENDE, DANDO NOTIZIA DELL'IMPUTAZIONE. QUANDO SI TRATTA DI PERSONALE DIPENDENTE DAI SERVIZI PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA MILITARE O DEMOCRATICA, NE DÀ COMUNICAZIONE ANCHE AL COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO.

2 . QUANDO L'AZIONE PENALE È ESERCITATA NEI CONFRONTI DI UN ECCLESIASTICO O DI UN RELIGIOSO DEL CULTO CATTOLICO, L'INFORMAZIONE È INVIATA ALL'ORDINARIO DELLA DIOCESI A CUI APPARTIENE L'IMPUTATO.

3 . QUANDO ESERCITA L'AZIONE PENALE PER UN REATO CHE HA CAGIONATO UN DANNO PER L'ERARIO, IL PUBBLICO MINISTERO INFORMA IL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI, DANDO NOTIZIA DELLA IMPUTAZIONE.





Dopo, le parti in minuscolo e in grassetto sono le novità apportate dal ddl approvato al senato nei giorni scorsi

Citazione:

ART. 129 (INFORMAZIONI SULL'AZIONE PENALE), con le recenti e discutibili modifiche approvate dal senato

1 . QUANDO ESERCITA L'AZIONE PENALE NEI CONFRONTI DI UN'IMPIEGATO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO, IL PUBBLICO MINISTERO INFORMA L'AUTORITÀ DA CUI L'IMPIEGATO DIPENDE, DANDO NOTIZIA DELL'IMPUTAZIONE con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonche´ della data e del luogo del fatto. QUANDO SI TRATTA DI PERSONALE DIPENDENTE DAI SERVIZI PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA MILITARE O DEMOCRATICA, NE DÀ COMUNICAZIONE ANCHE AL COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO.

2 . Quando l’azione penale e` esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l’informazione e` inviata all’autorita` ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater.
2-bis. Il pubblico ministero invia l’informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 e` stato arrestato o fermato, ovvero quando e` stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresı`, l’informazione quando e` stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonche´ quando procede all’invio dell’informazione di garanzia di cui all’articolo 369 del codice.
2-ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un’abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l’ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l’informazione al cardinale Segretario di Stato.
2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una societa` di vita apostolica, il pubblico ministero invia l’informazione all’ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente.


Il 3 è abrogato, forse non piaceva, ma non centra.



Io alla fine c'ho rinunciato a capire cosa sia cambiato, perché francamente non riesco a vedere nulla di particolarmente grave nell'avvisare un "superiore" di un ecclesiastico quando a quest'ultimo e` stata applicata
una qualche misura cautelare personale o sia stato raggiunto da un avviso di garanzia. Mi sembra che a quel punto sia già chiaro che c'è una indagine in corso.


paciock87 ha scritto:

Caro Marm,

lo credo che non vedi la differenza... Sei un giurista? un avvocato? un politico? un giornalista che si occupa di politica? Non pensiamo che basta leggere un comma o una legge per capire cosa cambierà nello Stato Italiano perchè non è così... Un legge non è fine a se stessa, è inserita in un contesto molto più ampio... Ci sono degli effetti a catena, delle azioni derivate, non banali che solo chi è esperto è in grado di estrapolare... E lo stesso vale per tutto, fatti d'attualità, di politica estera, di cronaca...
A questo, infatti, servono i giornali... Coi fatti oggettivi ci fai ben poco...

Io non te lo posso dire cosa cambia, qualche giornalista l'ha fatto e t'invito a leggere le sue motivazioni, poi secondo me potrai valutare se ha ragione o non... Ma non mi portare il testo e mi dici che non vedi la differenza perchè è ovvio che sia così...

Ovviamente nel caso tu fossi un esperto in tale campo mi scuso...


Ho chiarito sopra che non devi chiedere scusa, comprendo che sia necessario conoscere termini come "azione penale", "indagini preliminari", "misure cautelative", altrimenti non se ne viene fuori, ma detto questo tieni anche a mente che molti dei parlamentari che votano leggi come questa non hanno poi chissà quale preparazione.

Ora però riporto l'analisi fatta da qualcuno che esperto lo è:
Citazione:
Una nota di Federica Resta
L’art. 1,c. 25, lett.c), oltre a individuare le autorità ecclesiastiche quali destinatarie delle informazioni sull’avvio dell’azione penale verso ecclesiastici o religiosi del culto cattolico, estende la disciplina speciale oggi prevista per la comunicazione della sola notizia dell’esercizio dell’azione penale (garanzia prevista, essa sì, dall’art. 2, lettera b) del Protocollo addizionale all’Accordo di Villa Madama del 1984, ove si parla di “promozione dell’azione penale”) anche alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione di misure cautelari o precautelari nei confronti di ecclesiastici, nonché dell’invio dell’informazione di garanzia nei confronti degli stessi soggetti.


Spesso si trovano interpretazioni come questa:
Citazione:
Micromega - Intercettati solo con il permesso del vescovo
Se un pubblico ministero intercetta un prete o un religioso deve avvisare immediatamente l’autorità ecclesiastica. Così stabilisce una norma presente nel cosiddetto disegno di legge intercettazioni, in discussione al Parlamento in queste settimane, sfuggita all’attenzione di quasi tutti i grandi mezzi di informazione, che amplia un privilegio di cui gli ecclesiastici già godevano. In precedenza, infatti, il superiore diocesano o religioso doveva essere informato dal pubblico ministero solo nel caso in cui fosse stata avviata “l’azione penale”, mentre ora il pm deve segnalare preventivamente alle autorità ecclesiastiche anche le eventuali intercettazioni nei confronti di un prete.


Premetto che è anche possibile che questo articolo in particolare si riferisca a una versione del ddl diversa da quella approvata. Non sarebbe una novità che una parte ridicola di un decreto legge venga alla luce e corretta prima di essere presentata al voto. Beh, all'approvazione...

Però dubito fortemente che questa interpretazione sia corretta, la comunicazione delle indagini in corso viene data al vescovo o a chi altri quando sia iniziata l'azione penale nei confronti dell'ecclesiastico che abbia presumibilmente commesso un reato, oppure gli sia arrivato un avviso di garanzia o ancora sia stato sottoposto a qualche misura cautelativa (arresto, divieto di espatrio, ...).
Se tra queste misure cautelative rientrassero anche le intercettazioni, allora sarebbe di certo come dice l'articolo, ma da quel che ne so non è così e la comunicazione arriva solo quando l'ecclesiastico sa già per altro motivo di avere qualche problema con la giustizia.

Siccome ci si può ritrovare ad avere un giornale X che interpreta la cosa in un modo e un giornale Y che invece la interpreta nell'altro, criticare X per quello che dice Y mi sembra un modo di procedere poco corretto. Non vedo alternative a scoprire di persona chi abbia ragione.

Comunque qualche studente di giurisprudenza ben preparato lo conosco, quando saprò qualcosa di più lo riporterò qui.
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serpentecombattivo





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MessaggioInviato: Lunedì 14 Giugno 2010, 18:05    Oggetto: Rispondi citando

Intanto "dare informazione" non significa "chiedere il permesso", ma c'è chi deve scrivere qualcosa di negativo "a prescindere".

La precisazione relativa all'autorità ecclesiastica da informare è dovuta alla complessità della struttura gerarchica della chiesa: le figure di vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un’abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l’ufficio di amministratore della diocesi sono quelle che ricevono la informativa secondo la vecchia normativa, per cui si è voluto precisare che quando l'indagato e l'informando corrispondono si deve informare l'autorità superiore. Tutto qui.

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Marm



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MessaggioInviato: Lunedì 14 Giugno 2010, 18:43    Oggetto: Rispondi citando

serpentecombattivo ha scritto:
Tutto qui.

In verità è cambiato anche il momento in cui è necessario dare comunicazione all'ecclesiastico e a chi sta sopra di lui nella gerarchia.
Prima la comunicazione veniva data nel momento in cui iniziava l'azione penale.
Nel nuovo testo invece tale comunicazione viene data anche in altri contesti, il che potrebbe anche essere giustificato con il fatto che sia giusto informare il vescovo nel momento in cui, ad esempio, alla parrocchia è già evidente che il parroco è sospettato di qualcosa, presumo infatti che nei casi citati dalla nuova legge (arresto, avviso di garanzia,...), specie in un piccolo paese, le voci possano correre con una certa facilità.
Però è abbastanza difficile capire quanto la comunicazione sia anticipata rispetto a prima. Il fatto che nell'analisi del decreto trovata sulla pagina del cannocchiale riportata sopra (dubito che il cannocchiale si perderebbe un attacco del genere) non se ne parli esplicitamente mi fa pensare che queste siano in effetti modifiche poco influenti rispetto a tutto il resto.
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