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DECRETO LEGISLATIVO 28 LUGLIO 1989, n. 271
ART. 129 (INFORMAZIONI SULL'AZIONE PENALE) 1 . QUANDO ESERCITA L'AZIONE PENALE NEI CONFRONTI DI UN'IMPIEGATO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO, IL PUBBLICO MINISTERO INFORMA L'AUTORITÀ DA CUI L'IMPIEGATO DIPENDE, DANDO NOTIZIA DELL'IMPUTAZIONE. QUANDO SI TRATTA DI PERSONALE DIPENDENTE DAI SERVIZI PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA MILITARE O DEMOCRATICA, NE DÀ COMUNICAZIONE ANCHE AL COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO. 2 . QUANDO L'AZIONE PENALE È ESERCITATA NEI CONFRONTI DI UN ECCLESIASTICO O DI UN RELIGIOSO DEL CULTO CATTOLICO, L'INFORMAZIONE È INVIATA ALL'ORDINARIO DELLA DIOCESI A CUI APPARTIENE L'IMPUTATO. 3 . QUANDO ESERCITA L'AZIONE PENALE PER UN REATO CHE HA CAGIONATO UN DANNO PER L'ERARIO, IL PUBBLICO MINISTERO INFORMA IL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI, DANDO NOTIZIA DELLA IMPUTAZIONE. |
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ART. 129 (INFORMAZIONI SULL'AZIONE PENALE), con le recenti e discutibili modifiche approvate dal senato 1 . QUANDO ESERCITA L'AZIONE PENALE NEI CONFRONTI DI UN'IMPIEGATO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO, IL PUBBLICO MINISTERO INFORMA L'AUTORITÀ DA CUI L'IMPIEGATO DIPENDE, DANDO NOTIZIA DELL'IMPUTAZIONE con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonche´ della data e del luogo del fatto. QUANDO SI TRATTA DI PERSONALE DIPENDENTE DAI SERVIZI PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA MILITARE O DEMOCRATICA, NE DÀ COMUNICAZIONE ANCHE AL COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO. 2 . Quando l’azione penale e` esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l’informazione e` inviata all’autorita` ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater. 2-bis. Il pubblico ministero invia l’informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 e` stato arrestato o fermato, ovvero quando e` stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresı`, l’informazione quando e` stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonche´ quando procede all’invio dell’informazione di garanzia di cui all’articolo 369 del codice. 2-ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un’abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l’ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l’informazione al cardinale Segretario di Stato. 2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una societa` di vita apostolica, il pubblico ministero invia l’informazione all’ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente. Il 3 è abrogato, forse non piaceva, ma non centra. |
paciock87 ha scritto: |
Caro Marm, lo credo che non vedi la differenza... Sei un giurista? un avvocato? un politico? un giornalista che si occupa di politica? Non pensiamo che basta leggere un comma o una legge per capire cosa cambierà nello Stato Italiano perchè non è così... Un legge non è fine a se stessa, è inserita in un contesto molto più ampio... Ci sono degli effetti a catena, delle azioni derivate, non banali che solo chi è esperto è in grado di estrapolare... E lo stesso vale per tutto, fatti d'attualità, di politica estera, di cronaca... A questo, infatti, servono i giornali... Coi fatti oggettivi ci fai ben poco... Io non te lo posso dire cosa cambia, qualche giornalista l'ha fatto e t'invito a leggere le sue motivazioni, poi secondo me potrai valutare se ha ragione o non... Ma non mi portare il testo e mi dici che non vedi la differenza perchè è ovvio che sia così... Ovviamente nel caso tu fossi un esperto in tale campo mi scuso... |
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Una nota di Federica Resta
L’art. 1,c. 25, lett.c), oltre a individuare le autorità ecclesiastiche quali destinatarie delle informazioni sull’avvio dell’azione penale verso ecclesiastici o religiosi del culto cattolico, estende la disciplina speciale oggi prevista per la comunicazione della sola notizia dell’esercizio dell’azione penale (garanzia prevista, essa sì, dall’art. 2, lettera b) del Protocollo addizionale all’Accordo di Villa Madama del 1984, ove si parla di “promozione dell’azione penale”) anche alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione di misure cautelari o precautelari nei confronti di ecclesiastici, nonché dell’invio dell’informazione di garanzia nei confronti degli stessi soggetti. |
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Micromega - Intercettati solo con il permesso del vescovo
Se un pubblico ministero intercetta un prete o un religioso deve avvisare immediatamente l’autorità ecclesiastica. Così stabilisce una norma presente nel cosiddetto disegno di legge intercettazioni, in discussione al Parlamento in queste settimane, sfuggita all’attenzione di quasi tutti i grandi mezzi di informazione, che amplia un privilegio di cui gli ecclesiastici già godevano. In precedenza, infatti, il superiore diocesano o religioso doveva essere informato dal pubblico ministero solo nel caso in cui fosse stata avviata “l’azione penale”, mentre ora il pm deve segnalare preventivamente alle autorità ecclesiastiche anche le eventuali intercettazioni nei confronti di un prete. |
serpentecombattivo ha scritto: |
Tutto qui. |