paciock87 ha scritto: |
Non sono accuse nè gratuite nè disinformate... Si è alzato un polverone per questa cosa e il fatto che Avvenire non ne abbia speso una parola la dice tutta, ma proprio tutta... Franzos ha pienamente ragione... |
Io alla fine c'ho rinunciato a capire cosa sia cambiato, se me lo spieghi ti ringrazio, perché francamente non riesco a vedere nulla di particolarmente grave nell'avvisare un "superiore" di un ecclesiastico quando a quest'ultimo e` stata applicata
una qualche misura cautelare personale o sia stato raggiunto da un avviso di garanzia. Mi sembra che a quel punto sia già chiaro che c'è una indagine in corso.
Prima
Citazione: |
DECRETO LEGISLATIVO 28 LUGLIO 1989, n. 271
ART. 129 (INFORMAZIONI SULL'AZIONE PENALE)
1 . QUANDO ESERCITA L'AZIONE PENALE NEI CONFRONTI DI UN'IMPIEGATO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO, IL PUBBLICO MINISTERO INFORMA L'AUTORITÀ DA CUI L'IMPIEGATO DIPENDE, DANDO NOTIZIA DELL'IMPUTAZIONE. QUANDO SI TRATTA DI PERSONALE DIPENDENTE DAI SERVIZI PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA MILITARE O DEMOCRATICA, NE DÀ COMUNICAZIONE ANCHE AL COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO.
2 . QUANDO L'AZIONE PENALE È ESERCITATA NEI CONFRONTI DI UN ECCLESIASTICO O DI UN RELIGIOSO DEL CULTO CATTOLICO, L'INFORMAZIONE È INVIATA ALL'ORDINARIO DELLA DIOCESI A CUI APPARTIENE L'IMPUTATO.
3 . QUANDO ESERCITA L'AZIONE PENALE PER UN REATO CHE HA CAGIONATO UN DANNO PER L'ERARIO, IL PUBBLICO MINISTERO INFORMA IL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI, DANDO NOTIZIA DELLA IMPUTAZIONE.
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Dopo
Citazione: |
ART. 129 (INFORMAZIONI SULL'AZIONE PENALE), con le recenti e discutibili modifiche approvate dal senato
1 . QUANDO ESERCITA L'AZIONE PENALE NEI CONFRONTI DI UN'IMPIEGATO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO, IL PUBBLICO MINISTERO INFORMA L'AUTORITÀ DA CUI L'IMPIEGATO DIPENDE, DANDO NOTIZIA DELL'IMPUTAZIONE con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonche´ della data e del luogo del fatto. QUANDO SI TRATTA DI PERSONALE DIPENDENTE DAI SERVIZI PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA MILITARE O DEMOCRATICA, NE DÀ COMUNICAZIONE ANCHE AL COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO.
2 . Quando l’azione penale e` esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l’informazione e` inviata all’autorita` ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater.
2-bis. Il pubblico ministero invia l’informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 e` stato arrestato o fermato, ovvero quando e` stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresı`, l’informazione quando e` stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonche´ quando procede all’invio dell’informazione di garanzia di cui all’articolo 369 del codice.
2-ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un’abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l’ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l’informazione al cardinale Segretario di Stato.
2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una societa` di vita apostolica, il pubblico ministero invia l’informazione all’ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente.
Il 3 è abrogato, forse non piaceva, ma non centra.
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