franzos79 ha scritto: |
Vorrei sottolineare che avvenire specialmente perchè è un giornale che si definisce di ispirazione cattolica, dovrebbe spiegare la verità dei fatti e non continuare a omettere il fatto che la legge sulle intercettazioni prevede l'immediata applicazione dell’obbligo per il Pm di avvertire il Vaticano se ad essere indagato o intercettato è un ecclesiastico (http://ilsecoloxix.ilsole24ore.com/p/italia/2010/06/07/AME4fHlD-intercettazioni_modifiche_senato.shtml). Vi sembra cosa normale questa?
Una norma su cui l'Avvenire non scrive anzi scrive ben altro http://www.avvenire.it/Commenti/comunicato+fnsi+postilla+tarquinio_201005250646078930000.htm Sono altre le cose su cui come Agesci dovremmo concentrarci, altrochè l'abbonamento per 6 mesi gratuito ad Avvenire. |
Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale. Art. 129 ha scritto: |
2. Quando l’azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l’informazione è inviata all’ordinario della diocesi a cui appartiene l’imputato. |
Citazione: |
b) il comma 2 e` sostituito dal seguente:
«2. Quando l’azione penale e` esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l’informazione e` inviata all’autorita` ecclesiastica di cui ai commi 2- ter e 2-quater»; c) dopo il comma 2 sono inseriti i se- guenti: «2-bis. Il pubblico ministero invia l’infor- mazione anche quando taluno dei soggetti in- dicati nei commi 1 e 2 e` stato arrestato o fer- mato, ovvero quando e` stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia caute- lare; nei casi in cui risulta indagato un eccle- siastico o un religioso del culto cattolico in- via, altres`ı, l’informazione quando e` stata ap- plicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonche ́ quando procede all’invio dell’informazione di garanzia di cui all’articolo 369 del codice. 2-ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un ve- scovo diocesano, abate di un’abbazia territo- riale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l’ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l’in- formazione al cardinale Segretario di Stato. 2-quater. Quando risulta indagato o impu- tato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una societa` di vita apostolica, il pubblico ministero invia l’informazione all’ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la pro- cura della Repubblica competente»; |
frageorges ha scritto: | ||||||
Visto che questa accusa ad Avvenire continua (o continua ad avvenire)... mi sono informato. Il ddl sulle intercettazioni corregge una norma che già esisteva.
Il grande cambiamento che viene così subdolamente occultato è questo:
In soldoni: 2-bis: informo se arresto un religioso (invece di scoprirlo dal giornale...). 2-ter e 2-quater: la norma precedente non era applicabile nel caso di un vescovo perché proprio egli è l'ordinario diocesano... anche se sarebbe stato carino informarlo che lo stavano intercettando. Per questo invece che informare lui, si è deciso di informare un'autorità superiore: il Segretario di Stato del Vaticano. Certo, Avvenire poteva spendere mezza pagina per spiegare le distinzioni da ordinario diocesano, prelato territoriale e amministratore diocesano in sede vacante... E soprattutto poteva spiegare alla gente in un bell'articolo di fondo perché un PM non può avvertire una persona che la sta intercettando... pur trattandosi di un vescovo. Scusate la retorica... ma le accuse gratuite (e disinformate)... PS: la fonte è il sito del Senato e non un occulto archivio segreto nascosto 400 m sotto l'altare di S. Pietro. |
paciock87 ha scritto: |
Non sono accuse nè gratuite nè disinformate... Si è alzato un polverone per questa cosa e il fatto che Avvenire non ne abbia speso una parola la dice tutta, ma proprio tutta... Franzos ha pienamente ragione... |
Citazione: |
DECRETO LEGISLATIVO 28 LUGLIO 1989, n. 271
ART. 129 (INFORMAZIONI SULL'AZIONE PENALE) 1 . QUANDO ESERCITA L'AZIONE PENALE NEI CONFRONTI DI UN'IMPIEGATO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO, IL PUBBLICO MINISTERO INFORMA L'AUTORITÀ DA CUI L'IMPIEGATO DIPENDE, DANDO NOTIZIA DELL'IMPUTAZIONE. QUANDO SI TRATTA DI PERSONALE DIPENDENTE DAI SERVIZI PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA MILITARE O DEMOCRATICA, NE DÀ COMUNICAZIONE ANCHE AL COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO. 2 . QUANDO L'AZIONE PENALE È ESERCITATA NEI CONFRONTI DI UN ECCLESIASTICO O DI UN RELIGIOSO DEL CULTO CATTOLICO, L'INFORMAZIONE È INVIATA ALL'ORDINARIO DELLA DIOCESI A CUI APPARTIENE L'IMPUTATO. 3 . QUANDO ESERCITA L'AZIONE PENALE PER UN REATO CHE HA CAGIONATO UN DANNO PER L'ERARIO, IL PUBBLICO MINISTERO INFORMA IL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI, DANDO NOTIZIA DELLA IMPUTAZIONE. |
Citazione: |
ART. 129 (INFORMAZIONI SULL'AZIONE PENALE), con le recenti e discutibili modifiche approvate dal senato 1 . QUANDO ESERCITA L'AZIONE PENALE NEI CONFRONTI DI UN'IMPIEGATO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO, IL PUBBLICO MINISTERO INFORMA L'AUTORITÀ DA CUI L'IMPIEGATO DIPENDE, DANDO NOTIZIA DELL'IMPUTAZIONE con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonche´ della data e del luogo del fatto. QUANDO SI TRATTA DI PERSONALE DIPENDENTE DAI SERVIZI PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA MILITARE O DEMOCRATICA, NE DÀ COMUNICAZIONE ANCHE AL COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO. 2 . Quando l’azione penale e` esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l’informazione e` inviata all’autorita` ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater. 2-bis. Il pubblico ministero invia l’informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 e` stato arrestato o fermato, ovvero quando e` stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresı`, l’informazione quando e` stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonche´ quando procede all’invio dell’informazione di garanzia di cui all’articolo 369 del codice. 2-ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un’abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l’ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l’informazione al cardinale Segretario di Stato. 2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una societa` di vita apostolica, il pubblico ministero invia l’informazione all’ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente. Il 3 è abrogato, forse non piaceva, ma non centra. |